STATUTO DELLA RETE PER LA
SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO
E
PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE
DEI LAVORATORI E NEL TERRITORIO DI VENEZIA
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ai sensi della
legge 266 del 11-8-1991
PREMESSA
Si è costituita la Rete per la sicurezza sui posti di lavoro e per la salvaguardia della salute dei lavoratori e nel territorio di Venezia (di seguito denominata Rete o associazione), che è creata da lavoratori impegnati nella battaglia per la difesa delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici, e che aderisce alla Rete nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro denominata anche bastamortesullavoro, che si e’ di fatto costituita a Roma il 26 ottobre 2007;
La Rete persegue i propri scopi in piena autonomia privilegiando i rapporti di reciproco aiuto con associazioni che perseguono scopi analoghi a livello locale.
Ulteriore scopo dell’associazione è quello di intervenire ogniqualvolta vi siano esigenze di tutela su temi quali quello degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali, della salute pubblica e del territorio derivante da lavorazioni industriali a rischio e non solo.
Per il raggiungimento dei propri scopi statutari l’associazione può promuovere eventi culturali, educativi, conoscitivi, procedure penali e cause civili.
Depositato 13.6.2008
1. E’ costituita la Rete per la sicurezza sui posti di lavoro e per la salvaguardia della salute dei lavoratori e nel territorio, appartenente e comunemente detta Rete nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro di Venezia, che ha sua sede provvisoria presso il seguente indirizzo via Pascoli 5 -- Mira (VE), e che ha per luogo ordinario di riunione presso il seguente indirizzo Piazza Municipio 14 – Marghera (VE).
Le riunioni della Rete possono essere ospitate anche in luoghi diversi dalla sede ordinaria, ed allo scopo di rendere maggiormente efficace lo scopo associativo, sono in previsione ‘sportelli informativi’ nel territorio, con sedi ed orari differenziati.
L’operato sociale della Rete ed il suo regolamento interno si basano suil’accettazione del presente statuto letto e sottoscritto al momento dell’adesione da parte di ogni socio comprensivo di 9 articoli.
2. La Rete si configura giuridicamente come associazione, come disciplinato dagli artt.36, 37 e 38 del Codice Civile per gli aspetti non contemplati dai restanti articoli che compongono lo Statuto stesso.
3. Scopo principale della Rete e’ quello di tutelare la salute e la vita stessa dei lavoratori sia nei loro luoghi di lavoro, sia la salute pubblica e del territorio attraverso l’informazione, la denuncia degli incidenti sul lavoro tenuti sconosciuti alla società, e la lotta ai presupposti che caratterizzano gli incidenti sul lavoro e l’insorgenza di malattie professionali dei lavoratori e della popolazione circostante gli insediamenti industriali e per attivita’ lavorative a rischio, impegnandosi anche in iniziative atte a promuovere la prevenzione sui posti e luoghi di lavoro.
4. L’organismo deliberativo e decisionale e’ la maggioranza dell’assemblea degli associati, tuttavia per il buon funzionamento della Rete, viene eletto dalla maggioranza dell’assemblea un coordinamento di almeno 5 membri che rimane in carica 12 mesi con possibilita’ di riconferma, nelle sue incombenze anche quella di redigere verbale delle decisioni al termine delle assemblee, ma con l’obbligo di attenersi nell’ambito del proprio mandato alle deliberazioni decise a maggioranza in seno alle riunioni assembleari, confermate dagli appositi verbali redatti ad ogni riunione.
I componenti del coordinamento o se esplicitamente autorizzati dall’assemblea anche i singoli soci, possono portare avanti le attivita’ di cui al punto 3 del presente Statuto, anche, se necessario, senza averne potuto dare immediata comunicazione agli altri soci, sempreche’ di cio’ ne diano poi comunicazione alla riunione successiva.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita della Rete, ma tutti i proventi economici, derivanti dai soci o da introiti di carattere legale a titolo di indennizzo, o prodotto di iniziative promozionali quali concerti, feste, ecc., sono da reimpegnare nell’ambito stesso degli scopi statutari della Rete stessa.
5. Soci effettivi dell’associazione sono tutti coloro che partecipano attivamente o concorrono nel perseguire gli scopi della Rete e corrispondono regolarmente la quota associativa provvisoriamente fissata per Euro 1 ad Assemblea che di norma avviene ogni 15 giorni, attualmente fissata nel primo e terzo lunedi’ del mese alle ore 19,00. Tuttavia mantengono titolo di Soci anche quei lavoratori, studenti o pensionati che per motivi di impossibilita’ economica non possono corrispondere la quota bisettimanale.
6. Il bilancio della Rete e le priorita’ di spesa devono essere approvati a maggioranza dai soci, ed esaminati in apposita riunione entro il mese di febbraio dell’anno successivo.
7. Dalle obbligazioni assunte in nome e per conto della Rete, risponde in primo luogo l’associazione stessa attraverso il patrimonio costituito in un fondo comune, e rispondono anche con obbligazione accessoria, solidamente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione senza averne titolo, ovvero senza mandato esplicito della assemblea dei soci e cagionandone danno.
8. L’associazione nel perseguire i propri scopi statutari, puo’ agire in giudizio contro terzi, ovvero costituirsi parte civile in procedimenti giudiziari contro aziende e datori di lavoro che nell’ambito delle loro responsabilita’ si siano resi responsabili di infortuni accaduti ai propri od altrui dipendenti o che nell’ambito delle proprie attivita’ industriali e lavorative abbiano arrecato pericolo o danno alla salute dei cittadini.
9. In caso di estinzione della associazione, decisa all’unanimita’ dai soci riuniti in assemblea dopo eventuali terze convocazioni degli assenti, le eventuali proprieta’ patrimoniali saranno devolute ad altre associazioni similari, da decidere da parte degli associati.